Statuto

 dell'Opera Pia

LEGATO CREMA

NEL

COMUNE DI GUASTALLA

 

UMBERTO   I

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE' D'ITALIA

 

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell' Interno:

Visto lo Statuto organico dell' Opera Pia Legato Crema nel Comune di Guastalla, Provincia di Reggio Emilia, presentato alla Nostra approvazione;

Visto il voto della Deputazione Provinciale;

Visti la legge 3 Agosto 1862 sulle Opere Pie ed il relativo regolamento 27 Novembre detto anno;

Abbiamo decretato e decretiamo

 

ARTICOLO UNICO

 

È approvato lo Statuto Organico dell'Opera Pia Legato Crema nel Comune di Guastalla (Reggio Emilia) portante la

data del 27 Giugno 1880, composto di tredici articoli e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro dell'Interno, il quale è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Monza addì 27 Ottobre 1880

Firmato: UMBERTO

                                                                                                    Controsegnato - DEPRETIS

Per copia conforme

     IL DIRETTORE

    CAPO DELLA 4° DIVISIONE

        CASANOVA

 


CAPO I°

Origine - Sede - Scopo - Redditi

Articolo 1

 

L'opera Pia denominata Legato Crema che ha sede nel Comune di Guastalla trae la sua origine dal Testamento del fu Alessandro Crema della Parrocchia di San Martino presso Guastalla ricevuto per Rogito del fu Notaro Guastallese Dr. Francesco Benatti in data 18 Dicembre 1680, e insieme dal Testamento del fu Don Giorgio Crema figlio ed erede di esso Alessandro, ricevuto dalla fu Notaro guastallese Dr. Francesco Pavesi in data 8 Dicembre 1724: ed oggi si regge secondo le norme della Legge 3 Agosto 1862 N. 793, e del Regolamento 27 Novembre 1862 N. 1007.

 

Articolo 2

Essa ha per iscopo di:

1). Sovvenire per mantenimento agli studi i giovani discendenti delle Famiglie Crema i quali abbiano inclinazione e disposizione.

2). Distribuire sussidi dotali a zitelle appartenenti alle Famiglie Crema nel caso che in esse non fossero giovani aspiranti alla carriera letteraria.

 

Articolo 3

I mezzi con cui l'opera Pia provvede agli scopi di sua istituzione consistono nei redditi provenienti da beni rustici, da capitali, e da rendite sul gran libro del Debito Pubblico, come dall'Inventario in data di questo giorno medesimo.

 


CAPO II

Amministrazione

 

Articolo 4

L'opera Pia Legato Crema è amministrata da una commissione composta del Sindaco del Comune di Guastalla alla quale ne è affidata la presidenza, del Parroco pro tempore di San Martino di Guastalla. Detta commissione è assistita dal Segretario del Comune di Guastalla secondo le massime degli atti di fondazione, e giusta il disposto dei Sovrani decreti Parmensi delli 28 Luglio 1827 e 18 Giugno 1828.

 

Articolo 5

E' vietato ai componenti l'amministrazione di prendere parte a gli affari risguardanti interessi proprii e dei i loro congiunti ed affini sino al quarto grado civile inclusivo, come pure di prendere parte direttamente od indirettamente ai contratti di locazione, di esazione, di appalto che si riferiscono ai beni dell'opera Pia da essi amministrata.

 

Articolo 6

Non possono gli stessi componenti la commissione percepire assegni o rimunerazione di sorta sul Bilancio della stessa opera Pia.

 

Articolo 7

Nel condurre l'amministrazione deve la detta Commissione attenersi a quanto viene prescritto dalla precitata Legge e dal Regolamento sulle opere Pie.

Sono quindi suoi obblighi:

1). Formare ogni anno il Bilancio e rendere il conto nei modi di Legge.

2). Tenere in continua evidenza le attività e passività dell'opera Pia.

3). Rinnovare nei debiti tempi le iscrizioni ipotecarie.

4). Sottoporre alla Deputazione provinciale tutti gli atti, Regolamenti, e contratti soggetti alla approvazione di essa.

5). Pubblicare i Bilanci prima di metterli in esecuzione, informandone i Cittadini ed in particolare i discendenti della Famiglia Crema con apposito avviso affisso all'albo Comunale, ed accompagnarli di tutti gli allegati e schiarimenti che potessero interessare il pubblico.

6). Rassegnare alla fine di ciascun anno alla Deputazione Provinciale una Relazione esatta sull'andamento morale, economico e direttivo, nonchè sulle economie ottenute, sui miglioramenti conseguiti, su quelli conseguibili, ed altre simili particolarità.

7). Provvedere pel miglioramento degli stabili, per la manutenzione dei mobili, per la conservazione dei capitali e per l'accrescimento delle rendite, per la possibilità e convenienza di ridurre le spese, per la conversione dei risparmi in rendita pubblica sul gran libro del Debito Pubblico consolidato, ed ogni altro migliore impiego degli averi provenienti da vendita di beni od altrimenti, per la rivendicazione di giusti diritti, per l'avviamento delle liti, per la reintegrazione in caso di turbato possesso, per le servitù passive ed altro.

8). Prendere in attento esame nei primi giorni dell'anno gli inventari, facendovi compilare gli stati di variazioni, trasmettendoli tosto all'Autorità governativa com'è prescritto dagli articoli 8 e 9 della Legge.


 

CAPO III

Erogazione

Articolo 8

Nella erogazione delle beneficienze del Legato sono ad aversi in considerazione:

1). I Giovani delle Famiglie Crema discendenti dalla linea del Fondatore per la loro ammissione alli studi ginnasiali, liceali ed universitari.

2). E quando l'Amministrazione abbia mezzi convenienti, i Giovani delle Famiglie Crema i quali abbiano percorso le due classi Elementari inferiori per un incoraggiamento in libri, a percorrere le classi Elementari superiori e possibilmente anche le tecniche.

3). Le figlie nubili di esse Famiglie Crema in stato povero, quando le spese d'istruzione dei maschi lo permettano, per un sussidio dotale in circostanze di matrimonio.

 

Articolo 9

In ogni caso qualunque erogazione dovrà essere sempre giustificata presso la Deputazione provinciale colla produzione:

a) Delle ricevute firmate dai beneficati o da due testimoni se quelli non sappiano o non possano scrivere, e in quanto ai sussidi dotali, colla produzione altresì del certificato dell'ufficiale dello Stato civile comprovante la celebrazione del matrimonio delle sussidiande.

b) Di un elenco annuale dei beneficati stessi, debitamente cerziorato dal Sindaco, sempre che i loro nomi non risultino specialmente iscritti in Bilancio.

In mancanza di questi documenti da alligarsi ai Conti, ogni elargizione sarà carico personale dei Membri della Commissione.

 

CAPO IV

Impiegati

Articolo 10

Pel servizio dell'opera Pia Legato Crema sono stabiliti i seguenti impiegati:

1). Un tesoriere;

2). Un segretario come è detto all' art. 4°

 

Articolo 11

Il Tesoriere presta cauzione a termini dell'art. 11 della Legge sulle Opere Pie. Le sue funzioni sono incompatibili con quelle di Amministratore e di Segretario.

 

Articolo 12

Il numero e lo stipendio degli Impiegati non potranno essere accresciuti senza l'approvazione dell'Autorità Tutoria, e le loro obbligazioni ed attribuzioni speciali sono determinate dal Regolamento di servizio interno.

 

Articolo 13

E' vietato concedere ad essi pensione o qualunque gratificazione dovendo lo stipendio tenere loro vece di sufficiente ricompensa, trattandosi di denaro del povero.

Letto ed approvato il presente Statuto nella seduta del giorno 27 Giugno 1880.

 

La Commissione

VALENZA

Don Tortella Parroco

Dott. A. SCARAVELLI

 

Ministero dell'Interno

Visto, d'ordine di S.M.

Il Ministro

DEPRETIS