Statuto
dell'Opera
Pia
LEGATO
CREMA
NEL
COMUNE
DI GUASTALLA
UMBERTO
I
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE'
D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato
per gli affari dell' Interno:
Visto lo Statuto organico dell' Opera Pia Legato Crema
nel Comune di Guastalla, Provincia di Reggio Emilia, presentato alla Nostra
approvazione;
Visto il voto della Deputazione Provinciale;
Visti la legge 3 Agosto 1862 sulle Opere Pie ed il
relativo regolamento 27 Novembre detto anno;
Abbiamo decretato e decretiamo
ARTICOLO
UNICO
È approvato lo Statuto Organico dell'Opera Pia Legato
Crema nel Comune di Guastalla (Reggio Emilia) portante la
data
del 27 Giugno 1880, composto di tredici articoli e sottoscritto d'ordine Nostro
dal Ministro dell'Interno, il quale è incaricato dell'esecuzione del presente
Decreto.
Dato
a Monza addì 27 Ottobre 1880
Firmato:
UMBERTO
Controsegnato - DEPRETIS
Per copia conforme
IL DIRETTORE
CAPO DELLA 4° DIVISIONE
CASANOVA
CAPO
I°
Origine
- Sede - Scopo - Redditi
Articolo
1
L'opera
Pia denominata Legato Crema che ha sede nel Comune di Guastalla trae la sua
origine dal Testamento del fu Alessandro Crema della Parrocchia di San Martino
presso Guastalla ricevuto per Rogito del fu Notaro Guastallese Dr. Francesco
Benatti in data 18 Dicembre 1680, e insieme dal Testamento del fu Don Giorgio
Crema figlio ed erede di esso Alessandro, ricevuto dalla fu Notaro guastallese
Dr. Francesco Pavesi in data 8 Dicembre 1724: ed oggi si regge secondo le norme
della Legge 3 Agosto 1862 N. 793, e del Regolamento 27 Novembre 1862 N. 1007.
Articolo
2
Essa
ha per iscopo di:
1).
Sovvenire per mantenimento agli studi i giovani discendenti delle Famiglie Crema
i quali abbiano inclinazione e disposizione.
2).
Distribuire sussidi dotali a zitelle appartenenti alle Famiglie Crema nel caso
che in esse non fossero giovani aspiranti alla carriera letteraria.
Articolo
3
I
mezzi con cui l'opera Pia provvede agli scopi di sua istituzione consistono nei
redditi provenienti da beni rustici, da capitali, e da rendite sul gran libro
del Debito Pubblico, come dall'Inventario in data di questo giorno medesimo.
CAPO
II
Amministrazione
Articolo
4
L'opera
Pia Legato Crema è amministrata da una commissione composta del Sindaco del
Comune di Guastalla alla quale ne è affidata la presidenza, del Parroco pro
tempore di San Martino di Guastalla. Detta commissione è assistita dal
Segretario del Comune di Guastalla secondo le massime degli atti di fondazione,
e giusta il disposto dei Sovrani decreti Parmensi delli 28 Luglio 1827 e 18
Giugno 1828.
Articolo
5
E' vietato
ai componenti l'amministrazione di prendere parte a gli affari risguardanti
interessi proprii e dei i loro congiunti ed affini sino al quarto grado civile
inclusivo, come pure di prendere parte direttamente od indirettamente ai
contratti di locazione, di esazione, di appalto che si riferiscono ai beni
dell'opera Pia da essi amministrata.
Articolo
6
Non
possono gli stessi componenti la commissione percepire assegni o rimunerazione
di sorta sul Bilancio della stessa opera Pia.
Articolo
7
Nel
condurre l'amministrazione deve la detta Commissione attenersi a quanto viene
prescritto dalla precitata Legge e dal Regolamento sulle opere Pie.
Sono
quindi suoi obblighi:
1).
Formare ogni anno il Bilancio e rendere il conto nei modi di Legge.
2). Tenere
in continua evidenza le attività e passività dell'opera Pia.
3).
Rinnovare nei debiti tempi le iscrizioni ipotecarie.
4).
Sottoporre alla Deputazione provinciale tutti gli atti, Regolamenti, e contratti
soggetti alla approvazione di essa.
5).
Pubblicare i Bilanci prima di metterli in esecuzione, informandone i Cittadini
ed in particolare i discendenti della Famiglia Crema con apposito avviso affisso
all'albo Comunale, ed accompagnarli di tutti gli allegati e schiarimenti che
potessero interessare il pubblico.
6).
Rassegnare alla fine di ciascun anno alla Deputazione Provinciale una Relazione
esatta sull'andamento morale, economico e direttivo, nonchè sulle economie
ottenute, sui miglioramenti conseguiti, su quelli conseguibili, ed altre simili
particolarità.
7).
Provvedere pel miglioramento degli stabili, per la manutenzione dei mobili, per
la conservazione dei capitali e per l'accrescimento delle rendite, per la
possibilità e convenienza di ridurre le spese, per la conversione dei risparmi
in rendita pubblica sul gran libro del Debito Pubblico consolidato, ed ogni
altro migliore impiego degli averi provenienti da vendita di beni od altrimenti,
per la rivendicazione di giusti diritti, per l'avviamento delle liti, per la
reintegrazione in caso di turbato possesso, per le servitù passive ed altro.
8).
Prendere in attento esame nei primi giorni dell'anno gli inventari, facendovi
compilare gli stati di variazioni, trasmettendoli tosto all'Autorità
governativa com'è prescritto dagli articoli 8 e 9 della Legge.
CAPO
III
Erogazione
Articolo
8
Nella
erogazione delle beneficienze del Legato sono ad aversi in considerazione:
1). I
Giovani delle Famiglie Crema discendenti dalla linea del Fondatore per la loro
ammissione alli studi ginnasiali, liceali ed universitari.
2). E
quando l'Amministrazione abbia mezzi convenienti, i Giovani delle Famiglie Crema
i quali abbiano percorso le due classi Elementari inferiori per un
incoraggiamento in libri, a percorrere le classi Elementari superiori e
possibilmente anche le tecniche.
3). Le
figlie nubili di esse Famiglie Crema in stato povero, quando le spese
d'istruzione dei maschi lo permettano, per un sussidio dotale in circostanze di
matrimonio.
Articolo
9
In ogni
caso qualunque erogazione dovrà essere sempre giustificata presso la
Deputazione provinciale colla produzione:
a) Delle
ricevute firmate dai beneficati o da due testimoni se quelli non sappiano o non
possano scrivere, e in quanto ai sussidi dotali, colla produzione altresì del
certificato dell'ufficiale dello Stato civile comprovante la celebrazione del
matrimonio delle sussidiande.
b) Di un
elenco annuale dei beneficati stessi, debitamente cerziorato dal Sindaco, sempre
che i loro nomi non risultino specialmente iscritti in Bilancio.
In
mancanza di questi documenti da alligarsi ai Conti, ogni elargizione sarà
carico personale dei Membri della Commissione.
CAPO
IV
Impiegati
Articolo
10
Pel
servizio dell'opera Pia Legato Crema sono stabiliti i seguenti impiegati:
1). Un
tesoriere;
2). Un
segretario come è detto all' art. 4°
Articolo
11
Il
Tesoriere presta cauzione a termini dell'art. 11 della Legge sulle Opere Pie. Le
sue funzioni sono incompatibili con quelle di Amministratore e di Segretario.
Articolo
12
Il numero
e lo stipendio degli Impiegati non potranno essere accresciuti senza
l'approvazione dell'Autorità Tutoria, e le loro obbligazioni ed attribuzioni
speciali sono determinate dal Regolamento di servizio interno.
Articolo
13
E' vietato
concedere ad essi pensione o qualunque gratificazione dovendo lo stipendio
tenere loro vece di sufficiente ricompensa, trattandosi di denaro del povero.
Letto ed
approvato il presente Statuto nella seduta del giorno 27 Giugno 1880.
La
Commissione
VALENZA
Don
Tortella Parroco
Dott.
A. SCARAVELLI
Ministero dell'Interno
Visto, d'ordine di S.M.
Il Ministro
DEPRETIS